PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, compreso il personale di complemento, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

          b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi dieci anni di servizio;

          d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

 

Pag. 4

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-retributivo.

Art. 5.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto provvede alla concessione della promozione.
      2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
      3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.